Art. 43
Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate
1. Gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi e, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici sono compatibili con il mercato interno ai sensi, rispettivamente, dell’ articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a)
realizzazione di infrastrutture protettive, ivi compresi i costi di manutenzione nel caso di fasce parafuoco;
b)
piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compresi i costi per l’uso di animali al pascolo, come capanni, abbeveraggi, recinti e trasporto degli animali;
c)
installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
d)
ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.
3. Non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali di cui all’.
4. Solo le aree forestali che figurano nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.
5. Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:
a)
il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che l’incendio, la calamità naturale, l’evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, un’altra evento climatico avverso, la presenza dell’organismo nocivo ai vegetali, l’evento catastrofico o l’evento connesso al cambiamento climatico si sono manifestati e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell’evento dannoso se del caso;
b)
il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che le misure a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per lottare contro organismi nocivi ai vegetali, debellarli o arginarne la diffusione sono state attuate;
c)
nel caso di aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici, a meno che tali misure di adattamento formino parte integrante del regime e si applichino a tutti i beneficiari.
6. Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell’organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico.
Il regime di aiuti o gli aiuti ad hoc presentati dallo Stato membro interessato recano l’elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che causano o possono causare un danno.
7. Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro.
Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
8. Non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.
9. L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
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