Art. 42 · Aiuti ai sistemi agroforestali

Art. 42

Aiuti ai sistemi agroforestali

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti ai sistemi agroforestali 1.   Gli aiuti ai sistemi agroforestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti ai sistemi agroforestali finanziano i costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento e un premio annuale per ettaro. 3.   Gli aiuti ai sistemi agroforestali posso finanziare le operazioni di investimento. 4.   Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando non sono sostenute spese di cui alle lettere a) e b); d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali; e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti. Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. 5.   Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari. 6.   Sono ammissibili i seguenti costi per l’allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali: a) i costi per l’impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l’impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive; b) i costi per convertire foreste o terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l’abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo; c) altri costi direttamente connessi all’allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale quali costi per studi di fattibilità, per il piano di allestimento, per l’esame, la preparazione e la protezione del suolo; d) i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione; e) i costi dei trattamenti necessari connessi all’allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio; f) i costi di reimpianto durante il primo anno successivo all’allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale. 7.   Il premio annuale per ettaro copre le spese di manutenzione del sistema agroforestale ed è versato per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell’aiuto. Le spese di manutenzione ammissibili possono riguardare le fasce arboree esistenti, il diserbo, la potatura, il diradamento e gli interventi e gli investimenti di protezione come recinzioni o tubi di protezione individuale. 8.   Gli Stati membri determinano la struttura e la composizione del sistema agroforestale tenendo conto dei seguenti fattori: a) condizioni pedoclimatiche e ambientali locali; b) specie forestali; c) la necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del suolo. 9.   L’intensità massima di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
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