Art. 41 · Aiuti alla forestazione e all’imboschimento

Art. 41

Aiuti alla forestazione e all’imboschimento

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti alla forestazione e all’imboschimento 1.   Gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro. Gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento posso finanziare le operazioni di investimento. 3.   Gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali; e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti. Gli aiuti concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC ed erogati sotto forma di strumenti finanziari possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al primo comma, purché tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi di detto piano strategico della PAC e gli aiuti siano attuati dopo l’approvazione dello stesso da parte della Commissione. Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. 4.   Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. 5.   Sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale: a) i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione; b) i costi di impianto e i costi direttamente connessi all’impianto; c) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive; d) i costi di sostituzione delle piante morte durante il primo anno e la sostituzione su scala ridotta nei primi anni a seguito dell’impianto. I costi di sostituzione su larga scala di piante morte possono essere finanziati solo nel quadro dell’. 6.   Il premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell’aiuto. 7.   Gli aiuti non possono essere concessi per l’impianto delle seguenti specie: a) bosco ceduo a rotazione rapida; b) alberi di Natale; c) specie a rapido accrescimento per uso energetico; d) specie esotiche della zona, salvo che il sostegno sia erogato nel quadro del piano strategico della PAC. e) gli investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali conformi ai principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento (46). 8.   Le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano i requisiti ambientali minimi di cui al punto 12. 9.   Nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l’impianto di specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. 10.   Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa (47). Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti. 11.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili. 12.   Nel quadro degli aiuti per le misure di forestazione e imboschimento si applicano i seguenti requisiti ambientali minimi: a) la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare è tale da evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall’elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un’agricoltura ad elevata valenza naturale. A norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nei siti designati come siti Natura 2000 sono effettuati unicamente interventi di imboschimento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi e concordati con l’autorità dello Stato membro responsabile dell’attuazione di Natura 2000; b) la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze è tale da tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, nonché del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali, quali definite dagli Stati membri. Il beneficiario ha l’obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. A questo scopo sono necessari interventi di manutenzione, diradamento o pascolo per consentire lo sviluppo futuro della foresta, eliminare la competizione con la vegetazione erbacea ed evitare l’accumulo di materiale infiammabile nel sottobosco. Per quanto riguarda le specie a crescita rapida, gli Stati membri stabiliscono gli intervalli minimi e massimi prima dell’abbattimento. La durata minima è almeno di otto anni e quella massima non supera 20 anni; c) qualora, a causa di difficili condizioni climatiche, ambientali o del suolo, ivi compreso il degrado ambientale, si preveda che l’impianto di specie legnose perenni non possa assicurare una copertura forestale quale definita in conformità della legislazione nazionale applicabile, lo Stato membro interessato può autorizzare il beneficiario a impiantare altri tipi di vegetazione arborea come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. Il beneficiario assicura in questo caso lo stesso livello di cura e protezione applicabile alle foreste; d) in caso di interventi di imboschimento che conducono alla creazione di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l’intervento consiste in uno dei seguenti: i) l’impianto di specie ecologicamente adatte o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica in questione, che in base a una valutazione degli impatti non risultino costituire una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici o produrre effetti negativi sulla salute umana; ii) in un mix di specie arboree comprendente almeno il 10 % di latifoglie per superficie o un minimo di tre specie o varietà, di cui la meno abbondante rappresenti almeno il 10 % della superficie.
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