Art. 40
Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI
1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi PEI o che beneficiano di tali progetti, di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. L’importo totale dell’aiuto concesso per i progetti dei gruppi operativi PEI non supera 500 000 EUR.
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