Art. 4 · Soglie di notifica

Art. 4

Soglie di notifica

In vigore dal 14 dic 2022
Soglie di notifica 1.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie: a) aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui all’: 600 000 EUR per impresa e per progetto di investimento; b) aiuti agli investimenti relativi alla rilocalizzazione di un fabbricato aziendale che comporta l’ammodernamento delle strutture o un aumento della capacità di produzione di cui all’, paragrafo 4: 600 000 EUR per impresa e per progetto di investimento; c) aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento; d) aiuti a favore degli impegni per il benessere degli animali di cui all’: 500 EUR per unità di bestiame/anno; e) aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 di cui all’: 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e di 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo; f) aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali di cui all’: 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno; g) aiuti per l’agricoltura biologica di cui all’: 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno; h) aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste di cui all’: 600 000 EUR per impresa e per progetto di investimento; i) aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale di cui all’: 7,5 milioni di EUR per progetto; j) aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto; k) aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’: 500 000 EUR per progetto dei gruppi operativi PEI; l) aiuti alla forestazione e all’imboschimento di cui all’: 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione; m) aiuti a favore dei sistemi agroforestali di cui all’: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale; n) aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all’: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento; o) aiuti per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all’: 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo; p) aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e la salvaguardia della foresta di cui all’: 200 EUR per ettaro/anno, ad eccezione degli aiuti di cui all’, paragrafo 8; q) aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale di cui all’: 200 000 EUR per impresa e per anno; r) aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale di cui all’: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento; s) aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all’: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento; t) aiuti agli investimenti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali di cui all’: 10 milioni di EUR per progetto di investimento; u) aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale Leader nell’ambito del FEASR di cui all’: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto; v) aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD di cui all’: 200 000 EUR per progetto CLLD. 2.   Le soglie stabilite al paragrafo 1 non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.
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