Art. 31 · Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali

Art. 31

Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali 1.   Gli aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti sono concessi alle imprese che si impegnano volontariamente a realizzare operazioni consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali di cui al paragrafo 7. 3.   Gli Stati membri concedono aiuti solo per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell’Unione. 4.   Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi solo per impegni diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/2115. 5.   Tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono identificati e descritti nella base giuridica nazionale. 6.   Qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda. 7.   Gli impegni per il benessere degli animali ammissibili a ricevere aiuti introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione in uno dei seguenti settori: a) acqua, mangimi e cura degli animali secondo le esigenze naturali degli animali; b) condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l’allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali; c) condizioni che consentano l’espressione del comportamento naturale, come l’arricchimento dell’ambiente di vita o lo svezzamento tardivo; d) accesso all’esterno e pascolo all’aperto; e) pratiche che aumentino la robustezza e la longevità degli animali, anche delle razze a crescita lenta; f) pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l’impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all’immunocastrazione; g) misure sanitarie in grado di prevenire le malattie non trasmissibili, che non richiedano l’uso di sostanze mediche quali vaccini, insetticidi o antiparassitari. 8.   Gli impegni a favore del benessere degli animali hanno una durata da uno a sette anni. Se necessario per conseguire o conservare determinati benefici in termini di benessere degli animali, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. 9.   Il rinnovo dei contratti di impegno può anche essere automatico se le relative disposizioni sono indicate nel contratto stesso. Gli Stati membri predispongono il meccanismo di rinnovo degli impegni a favore del benessere degli animali in conformità alle disposizioni nazionali pertinenti. Questo meccanismo è descritto nella base giuridica nazionale. Il rinnovo è sempre subordinato al rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. 10.   Gli Stati membri garantiscono che le imprese che svolgono interventi nel quadro di tale articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione. 11.   Per gli impegni assunti a norma del presente articolo gli Stati membri prevedono una clausola di revisione al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti e norme obbligatorie di cui ai paragrafi 3 e 7. 12.   Gli aiuti sono concessi annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti per il benessere degli animali. 13.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi di cui al paragrafo 12 e non supera 500 EUR per unità di bestiame.
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