Art. 30 · Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura

Art. 30

Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura 1.   Gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura, connessi agli impegni agro-climatico-ambientali, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Ai fini del presente articolo si intende per: a) «conservazione in situ»: la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell’ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive; b) «conservazione nell’azienda agricola»: la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell’azienda agricola; c) «conservazione ex situ»: la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell’habitat naturale; d) «collezione ex situ»: la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell’habitat naturale. 3.   Gli impegni per l’allevamento di razze locali che rischiano di non essere più utilizzate per l’allevamento o per la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica comprendono uno dei seguenti elementi: a) allevare animali di razze locali a rischio di estinzione; b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica. 4.   Le razze locali sono considerate a rischio di estinzione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 e se tali condizioni sono descritte e incluse nelle informazioni da fornire alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. 5.   Le seguenti specie di animali d’allevamento sono ammissibili agli aiuti: bovini; ovini; caprini; equidi; suini; uccelli; conigli e api. 6.   Le risorse genetiche vegetali si considerano minacciate di erosione genetica purché nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell’, paragrafo 1, lettera b) vengano descritte e incluse prove sufficienti di tale erosione, sulla base di risultati scientifici o indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà endemiche o originarie locali e la diversità della loro popolazione nonché, se del caso, indicatori di modifiche delle pratiche agricole prevalenti a livello locale. 7.   Gli aiuti finanziano i costi delle azioni seguenti: a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nell’agricoltura nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati; b) azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura nell’Unione; c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e stesura di rapporti tecnici. 8.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
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