Art. 28
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione
1. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi
a)
non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;
b)
non sono limitati a un’unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;
c)
non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un’impresa stabilita nello Stato membro.
3. L’assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:
a)
calamità naturali;
b)
un evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale e altri eventi climatici avversi;
c)
epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.
d)
premi assicurativi versati a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti;
4. L’assicurazione:
a)
compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3;
b)
non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.
5. Gli Stati membri possono limitare l’importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.
6. Il fondo di mutualizzazione interessato soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
a)
essere riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro conformemente all’ordinamento nazionale;
b)
praticare una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
c)
applicare norme chiare per l’attribuzione della responsabilità debitoria.
7. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del beneficiario.
8. L’intensità massima di aiuto è limitata al 70 % dei costi del premio assicurativo o dei contributi finanziari al fondo di mutualizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2472:oj#art-28