Art. 28 · Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione

Art. 28

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione 1.   Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi a) non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi; b) non sono limitati a un’unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo; c) non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un’impresa stabilita nello Stato membro. 3.   L’assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da: a) calamità naturali; b) un evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale e altri eventi climatici avversi; c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali. d) premi assicurativi versati a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti; 4.   L’assicurazione: a) compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3; b) non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura. 5.   Gli Stati membri possono limitare l’importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali. 6.   Il fondo di mutualizzazione interessato soddisfa le seguenti condizioni cumulative: a) essere riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro conformemente all’ordinamento nazionale; b) praticare una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita; c) applicare norme chiare per l’attribuzione della responsabilità debitoria. 7.   Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del beneficiario. 8.   L’intensità massima di aiuto è limitata al 70 % dei costi del premio assicurativo o dei contributi finanziari al fondo di mutualizzazione.
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