Art. 26 · Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

Art. 26

Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali 1.   Gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni: a) sono versati unicamente in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell’Unione; b) sono versati in uno dei seguenti ambiti: i) un programma pubblico, a livello dell’Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell’epizoozia o dell’organismo nocivo ai vegetali in questione; ii) misure di emergenza imposte dall’autorità pubblica competente dello Stato membro; iii) misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell’, dell’, paragrafi 1 e 2, dell’, paragrafi 1 e 2, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; iv) misure atte a prevenire, controllare ed eradicare le epizoozie in conformità del regolamento (UE) 2016/429. Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi. 3.   Per quanto riguarda le malattie animali, gli aiuti sono concessi per quelle contenute nell’elenco delle malattie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, nell’elenco delle zoonosi di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (42) o nell’elenco di malattie animali, infezioni e infestazioni del Codice terrestre compilato dall’Organizzazione mondiale per la salute animale. 4.   Gli aiuti possono essere concessi anche per malattie emergenti che soddisfano i criteri di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. 5.   Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione dell’Unione impone che i relativi costi siano a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari. 6.   Gli aiuti sono pagati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un’associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l’importo cui è ammissibile l’azienda. 7.   I regimi di aiuto relativi a un’epizoozia o a un organismo nocivo ai vegetali sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall’epizoozia o dall’organismo nocivo ai vegetali. 8.   Nel caso di misure relative a epizoozie, a organismi nocivi ai vegetali o a specie esotiche invasive, nel senso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale quali definite all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (43) e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all’, paragrafo 4, dello stesso regolamento, che non si sono ancora verificate («misure di prevenzione»), gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili: a) controlli sanitari; b) analisi, compresa la diagnostica in vitro; c) test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE; d) acquisto, stoccaggio, distribuzione e somministrazione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari e biocidi; e) abbattimento o soppressione degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia, disinfezione o disinfestazione dell’azienda e delle attrezzature; f) istituzione o miglioramento delle misure di biosicurezza. 9.   Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE; b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari e biocidi; c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità pubbliche competenti; d) pulizia, disinfezione, disinfestazione di aziende e attrezzature in funzione dell’epidemiologia e delle caratteristiche dell’agente patogeno o del vettore; 10.   Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, la compensazione è calcolata esclusivamente in base: a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti: i) a seguito dell’epizoozia o dell’organismo nocivo ai vegetali; ii) nell’ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b); b) delle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e alla rotazione obbligatoria delle colture imposta nell’ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b); c) dei costi per la sostituzione delle attrezzature distrutte per ordine delle autorità competenti dello Stato membro. Ai fini del primo comma, lettera a), il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell’insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali. 11.   Dalla compensazione calcolata a norma del paragrafo 10 vengono detratti: a) tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario; b) eventuali ricavi della vendita di prodotti relativi agli animali macellati o abbattuti o alle piante distrutte a fini di prevenzione o eradicazione per ordine delle autorità competenti. 12.   Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l’autorità competente dello Stato membro: a) ha formalmente riconosciuto un focolaio, nel caso di epizoozie; b) ha formalmente riconosciuto la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali. 13.   Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione, di controllo e di eradicazione. In deroga al primo comma, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui alle disposizioni seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso: a) paragrafo 8, lettere d) ed e), e paragrafo 9, lettera b), nel caso di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali; b) paragrafo 8, lettera e), e paragrafo 9, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell’azienda e delle attrezzature. 14.   Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l’epizoozia o la presenza dell’organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza. 15.   Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o in virtù di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 8, 9 e 10, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
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