Art. 24 · Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

Art. 24

Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 1.   Gli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi: a) l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli. 3.   Le pubblicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), non fanno riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a un’origine particolari. Il primo comma, tuttavia, non si applica ai riferimenti all’origine di prodotti agricoli coperti da: a) regimi di qualità di cui all’, paragrafo 2, lettera a), purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall’Unione; b) regimi di qualità di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. 4.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre: a) spese di iscrizione; b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell’azione promozionale; c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento; d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; e) premi simbolici fino a un valore di 3 000 EUR per premio e per vincitore. 5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli: a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni; b) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su: i) regimi di qualità di cui all’, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti. 6.   Gli aiuti sono concessi in una delle forme seguenti: a) in natura; b) sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario; c) per quanto riguarda gli aiuti destinati ai premi simbolici, anche in contanti. Se sono versati in natura, gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato. Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e), sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna. 7.   Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l’azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell’associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese. 8.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
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