Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell’ambito di un regime di aiuti; 2) «eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»: condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che distruggano, nel caso dell’agricoltura, più del 30 % della produzione media calcolata sulla base del triennio o quadriennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni o otto precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale; 3) «consulenza»: l’insieme delle consulenze fornite nell’ambito di uno stesso contratto; 4) «attività agricola»: attività determinata da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115; 5) «superficie agricola»: superficie agricola determinata da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115; 6) «azienda agricola»: unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria; 7) «prodotto agricolo»: prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); 8) «settore agricolo»: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli; 9) «sistema agroforestale»: sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie; 10) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato; 11) «aiuto concesso nell’ambito di un piano strategico della PAC»: sostegno concesso a norma del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato; 12) «intensità di aiuto»: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri; 13) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito; 14) «normali condizioni di mercato»: situazione in cui le condizioni relative all’operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l’operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e incondizionata; 15) «misure di biosicurezza»: misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie in, da o all’interno di: a) una popolazione animale; b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale; 16) «libro genealogico»: libro quale definito all’, punto 12, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (21); 17) «piano strategico della PAC»: piano strategico della PAC come definito all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115; 18) «opere permanenti»: opere realizzate dall’agricoltore stesso o dai suoi collaboratori nell’azienda agricola, che creano un attivo; 19) «regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli»: regimi di aiuti relativi a pratiche di gestione dei terreni che determinano un aumento dello stoccaggio del carbonio in biomassa vivente, materie organiche morte e suoli intensificando la cattura del carbonio e/o riducendo il rilascio di carbonio nell’atmosfera; 20) «evento catastrofico»: evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale; 21) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti; 22) «misure di controllo e di eradicazione»: misure relative alle epizoozie delle quali un’autorità competente dello Stato membro ha formalmente riconosciuto un focolaio oppure alle specie esotiche invasive o agli organismi nocivi ai vegetali dei quali l’autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza; 23) «piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell’organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione; 24) «capi morti»: animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell’azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano; 25) «specie a rapido accrescimento»: bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell’abbattimento è fissata a otto anni e la durata massima prima dell’abbattimento è fissata a 20 anni; 26) «regime fiscale subentrato a un regime precedente»: regime sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresenta una versione modificata di un regime fiscale preesistente dello stesso tipo e che lo sostituisce; 27) «costi fissi occasionati dalla partecipazione a un regime di qualità»: costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità; 28) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere definite nella direttiva (UE) 2018/2001; 29) «prodotti alimentari»: prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (22); 30) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri; 31) «aiuti individuali»: a) gli aiuti ad hoc; b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti; 32) «attivi immateriali»: attivi che non hanno una consistenza fisica o finanziaria, quali brevetti, licenze, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale; 33) «investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell’Unione»: investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell’Unione dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell’Unione; 34) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I; 35) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo; 36) «fondi di mutualizzazione»: un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale che consente agli agricoltori riconosciuti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche; 37) «zone Natura 2000»: le zone agricole o forestali speciali di cui all’ della direttiva 92/43/CEE e all’ della direttiva 2009/147/CE; 38) «calamità naturali»: terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale; 39) «investimenti non produttivi»: investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell’azienda agricola; 40) «operazioni precedenti la trasformazione industriale»: abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura del legname, nonché l’insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica; attività di taglio in cui la capacità massima di lavorazione è pari a 20 000 m3 di legno tondo all’anno; 41) «altri eventi climatici avversi»: condizioni meteorologiche sfavorevoli che non rientrano nella definizione di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali; 42) «regioni ultraperiferiche»: regioni di cui al primo comma dell’articolo 349 del trattato; 43) «organismi nocivi ai vegetali»: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali; 44) «produzione agricola primaria»: produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; 45) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; 46) «associazione od organizzazione di produttori»: un’associazione o un’organizzazione costituite per uno dei seguenti scopi: a) l’adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato; b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all’ingrosso; c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti; d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali, l’organizzazione e la promozione di processi innovativi, la gestione congiunta dei terreni dei soci, il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; 47) «animale protetto»: qualsiasi animale protetto dalla legislazione dell’Unione o nazionale, ivi comprese le specie animali per cui la legislazione nazionale prevede norme specifiche volte a tutelare la popolazione; 48) «carta degli aiuti a finalità regionale»: elenco delle zone designate da uno Stato membro conformemente alle condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale (23) e approvate dalla Commissione; 49) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto, versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall’esito del progetto; 50) «organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza»: ente che, a prescindere dal suo status giuridico o fonte di finanziamento, ha come finalità principale lo svolgimento in maniera indipendente di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o l’ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. 51) «isole minori del Mar Egeo»: isole minori di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24); 52) «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I; 53) «avvio dei lavori del progetto o dell’attività»: data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell’attività; 54) «servizi sovvenzionati»: forma di aiuto in cui l’aiuto è concesso indirettamente al beneficiario finale in natura ed è versato al prestatore del servizio o dell’attività in questione; 55) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature; 56) «costo di transazione»: costo aggiuntivo connesso all’adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all’esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, i quali sono compensati direttamente, e che può essere calcolato sulla base di un costo standard; 57) «costi dei test per l’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE)»: tutti i costi, compresi quelli legati ai kit di analisi e al prelievo, al trasporto, all’analisi, alla conservazione e alla distruzione dei campioni necessari per il campionamento e le analisi di laboratorio, conformemente alle disposizioni dell’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25); 58) «bosco ceduo a rotazione rapida»: specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri; 59) «impresa in difficoltà»: impresa in difficoltà quale definita all’, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014; 60) «norma dell’Unione»: norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell’Unione che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all’ambiente, all’igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell’Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell’Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese; 61) «giovane agricoltore»: giovane agricoltore determinato da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115.
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