Art. 18
Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all’avviamento per attività agricole
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all’avviamento per attività agricole
1. Gli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e gli aiuti all’avviamento per le attività agricole sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti coprono l’avviamento di aziende rurali dedite ad attività agricole e alla diversificazione del reddito delle famiglie contadine a favore di altre attività agricole.
3. Gli aiuti sono concessi unicamente ai giovani agricoltori costituiti in microimprese e piccole imprese.
4. Se gli aiuti sono concessi a un giovane agricoltore che crea una società nella forma di una persona giuridica, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e a lungo termine, da solo o insieme ad altre persone. Se una persona giuridica è controllata, esclusivamente o congiuntamente, da un’altra persona giuridica, tali requisiti si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un controllo su un’altra persona giuridica (31).
5. Gli aiuti sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale all’autorità competente dello Stato membro interessato.
6. Nel caso dei giovani agricoltori, se non soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, il beneficiario è comunque ammissibile agli aiuti destinati ai giovani agricoltori a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concessione degli aiuti. Tale impegno deve essere incluso nel piano aziendale.
7. Il sostegno è limitato a 100 000 EUR per giovane agricoltore o per avviamento di azienda dedita ad attività agricole o per famiglia agricola.
Storico versioni
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