Art. 15
Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli
Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento e sono concessi esclusivamente a copertura delle spese legali e amministrative, compresi i costi per la realizzazione di indagini, fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti.
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