Art. 7
Contributi degli Stati membri e di terzi
In vigore dal 14 dic 2022
Contributi degli Stati membri e di terzi
1. Gli Stati membri possono contribuire allo strumento con gli importi di cui all’, paragrafo 2. La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato a tali importi corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro nell’RNL totale dell’Unione. Per i contributi per l’anno n, la quota relativa basata sull’RNL è calcolata come la quota nell’RNL totale dell’Unione, risultante dalla rispettiva colonna della parte relativa alle entrate dell’ultimo bilancio annuale dell’Unione o del bilancio annuale rettificativo dell’Unione adottato per l’anno n-1.
Il sostegno nell’ambito dello strumento di cui al presente paragrafo diventa disponibile per qualsiasi importo stabilito in un accordo tra la Commissione e il rispettivo Stato membro dopo l’entrata in vigore di tale accordo.
2. Gli Stati membri possono contribuire allo strumento con gli importi aggiuntivi di cui all’, paragrafo 3.
3. I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario.
4. Anche i paesi terzi e i terzi interessati possono contribuire al sostegno a fondo perduto a titolo dello strumento con gli importi aggiuntivi di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, in particolare in relazione agli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente regolamento. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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