Art. 6
Accordi di garanzia
In vigore dal 14 dic 2022
Accordi di garanzia
La Commissione conclude un accordo di garanzia con ciascuno Stato membro che fornisce una garanzia di cui all’. Tale accordo stabilisce le norme che disciplinano la garanzia, che sono le stesse per tutti gli Stati membri, e comprendono in particolare:
a)
disposizioni che stabiliscono l’obbligo per gli Stati membri di onorare le attivazioni della garanzia effettuate dalla Commissione in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento di cui all’, paragrafo 1;
b)
disposizioni atte ad assicurare che le attivazioni della garanzia siano effettuate proporzionalmente, applicando il criterio di contribuzione di cui all’, paragrafo 3; su base temporanea, il criterio di ripartizione è adeguato proporzionalmente fino all’entrata in vigore di tutti gli accordi di garanzia tra la Commissione e gli Stati membri in conformità dell’, paragrafo 4;
c)
disposizioni atte a prevedere che le attivazioni della garanzia assicurino la capacità dell’Unione di rimborsare i prestiti contratti a norma dell’, paragrafo 1, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie a seguito di un mancato pagamento da parte dell’Ucraina, compresi i casi di modifica del calendario di pagamento per qualsiasi motivo nonché i mancati pagamenti, previsti e imprevisti;
d)
disposizioni atte ad assicurare che, qualora uno Stato membro non onori, in tutto o in parte, un’attivazione della garanzia in tempo utile, la Commissione, al fine di coprire la parte corrispondente allo Stato membro interessato, abbia il diritto di procedere ad attivazioni aggiuntive di garanzie fornite da altri Stati membri. Tali attivazioni aggiuntive avvengono proporzionalmente alla quota relativa di ciascuno degli altri Stati membri nell’RNL dell’Unione di cui all’, paragrafo 3, e adeguato senza tenere conto della quota relativa dello Stato membro in questione. In capo allo Stato membro che non abbia onorato l’attivazione della garanzia continuano a incombere tale obbligo nonché gli eventuali costi che ne derivano. I contributi aggiuntivi degli altri Stati membri sono rimborsati ricorrendo agli importi che la Commissione ha recuperato dallo Stato membro che non ha onorato l’attivazione della garanzia. La garanzia attivata da uno Stato membro è limitata, in tutte le circostanze, all’importo complessivo della garanzia fornita da tale Stato membro a norma dell’accordo di garanzia;
e)
disposizioni relative alle condizioni di pagamento;
f)
disposizioni atte ad assicurare che la garanzia cessi di essere richiamabile a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento a titolo del bilancio dell’Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all’, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
Storico versioni
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