Art. 5
Contributi in forma di garanzia da parte degli Stati membri
In vigore dal 14 dic 2022
Contributi in forma di garanzia da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri possono contribuire fornendo garanzie fino a un importo totale pari a 18 000 000 000 EUR in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento di cui all’, paragrafo 1.
2. I contributi degli Stati membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta mediante un accordo di garanzia, da concludersi con la Commissione in conformità dell’.
3. La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato (criterio di contribuzione) all’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro sull’RNL totale dell’Unione, quale risulta dalla rubrica «Stato generale delle entrate» del bilancio 2023, parte A («Finanziamento del bilancio annuale dell’Unione - Introduzione»), tabella 4, colonna 1, iscritta nel bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2023, definitivamente adottato il 23 novembre 2022.
4. Le garanzie prendono effetto per ciascuno Stato membro a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di garanzia tra la Commissione e lo Stato membro interessato, di cui all’.
5. Gli importi risultanti dalle attivazioni delle garanzie costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell’, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario destinate al rimborso delle passività finanziarie derivanti dal sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
6. Prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione, a sua esclusiva discrezione e sotto la sua esclusiva responsabilità, esamina tutte le misure disponibili nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 220 bis del regolamento finanziario, conformemente ai limiti stabiliti nel presente regolamento. Tale esame non pregiudica il carattere irrevocabile, incondizionato e su richiesta delle garanzie fornite a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Nel contesto dell’attivazione delle garanzie la Commissione informa gli Stati membri in merito all’esame, se del caso.
7. In deroga all’articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, gli importi recuperati dall’Ucraina in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento sono rimborsati agli Stati membri fino all’importo delle attivazioni delle garanzie onorate dagli Stati membri a norma dell’, lettera a), del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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