Art. 20 · Relazione annuale

Art. 20

Relazione annuale

In vigore dal 14 dic 2022
Relazione annuale 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del capo I del presente regolamento, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione: a) esamina i progressi compiuti nell’attuazione del sostegno dell’Unione a titolo dello strumento; b) valuta la situazione e le prospettive economiche dell’Ucraina, nonché l’attuazione degli obblighi e delle condizioni di cui al capo I, sezione 2, del presente regolamento; c) indica il legame tra gli obblighi e le condizioni definiti nel protocollo d’intesa, l’attuale situazione dell’Ucraina sotto il profilo macrofinanziario e le decisioni della Commissione di versare le rate del sostegno a titolo dello strumento. 2.   Entro due anni dal termine del periodo di disponibilità la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, in cui analizza i risultati e l’efficienza del sostegno dell’Unione erogato a titolo dello strumento e valuta in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
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