Art. 18
Accordo di finanziamento per il sostegno a fondo perduto
In vigore dal 14 dic 2022
Accordo di finanziamento per il sostegno a fondo perduto
Le condizioni del sostegno a fondo perduto di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento sono stabilite in dettaglio in un accordo di finanziamento da sottoscrivere tra la Commissione e l’Ucraina. In deroga all’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, l’accordo di finanziamento contiene unicamente le disposizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 5, lettere a), b) e c). L’accordo di finanziamento comprende disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, ai controlli, alle revisioni contabili, alla prevenzione delle frodi e di altre irregolarità e al recupero dei fondi.
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