Art. 16 · Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti

Art. 16

Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti

In vigore dal 14 dic 2022
Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti 1.   Al fine di finanziare il sostegno a titolo dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito, per conto dell’Unione, il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 220 bis del regolamento finanziario. 2.   Le condizioni dettagliate del sostegno a titolo dello strumento sotto forma di prestiti sono stabilite in un accordo di prestito a norma dell’articolo 220 del regolamento finanziario, che deve essere sottoscritto tra la Commissione e l’Ucraina. La durata massima dei prestiti è fissata a 35 anni. 3.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, l’assistenza macrofinanziaria fornita all’Ucraina sotto forma di prestiti a titolo dello strumento non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Non è costituita alcuna dotazione per i prestiti a norma del presente regolamento e, in deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non è fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell’importo di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
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