Art. 2
Regole relative alla procedura di presentazione delle domande di modifica del piano strategico della PAC e alle notifiche delle modifiche di cui all’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115
In vigore dal 13 dic 2022
Regole relative alla procedura di presentazione delle domande di modifica del piano strategico della PAC e alle notifiche delle modifiche di cui all’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115
1. Oltre agli elementi di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, la domanda di modifica del piano strategico della PAC indica uno o più tipi di modifica tra i tipi di modifica che figurano nell’allegato del presente regolamento e, per ciascuna modifica proposta del piano strategico della PAC, contiene le informazioni seguenti:
a)
i motivi che giustificano la modifica;
b)
gli effetti previsti della modifica;
c)
l’impatto della modifica sugli obiettivi e sugli indicatori;
d)
l’impatto della modifica sul piano di finanziamento.
2. La domanda di modifica del piano della PAC può contenere una o più proposte di modifiche del piano strategico della PAC.
3. La domanda di modifica del piano strategico della PAC è trasmessa attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021» di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289. Lo Stato membro codifica, separatamente per ciascuna modifica proposta, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 nella sezione corrispondente del sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021».
4. Gli Stati membri possono presentare una sola domanda di modifica del piano strategico della PAC alla volta. Lo Stato membro può presentare una nuova domanda di modifica del piano strategico della PAC solo dopo che la precedente domanda è stata ritirata o dopo che la Commissione ha notificato allo Stato membro la sua decisione in merito alla precedente domanda di modifica di cui all’articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115.
5. Se uno Stato membro ritira una domanda di modifica del piano strategico della PAC, può presentare una nuova domanda di modifica solamente dopo che la Commissione ha preso atto del ritiro della precedente domanda attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021».
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche relative agli interventi nell’ambito del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115, di cui all’articolo 119, paragrafo 9, dello stesso regolamento, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021». Nella notifica figurano:
a)
l’oggetto delle modifiche;
b)
una giustificazione che confermi che la modifica non incide sugli obiettivi di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115;
c)
la data di entrata in vigore della modifica nello Stato membro.
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’esito della valutazione di cui all’articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021». Se presenta una domanda di modifica del proprio piano strategico della PAC a seguito della valutazione prevista da tale articolo, lo Stato membro fornisce, nell’ambito della motivazione di tale domanda di modifica, un riferimento alla notifica e una spiegazione circa il nesso tra l’esito della valutazione e le proposte di modifica del piano strategico della PAC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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