Art. 3 · Valutazione del rispetto dei criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale

Art. 3

Valutazione del rispetto dei criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale

In vigore dal 13 dic 2022
Valutazione del rispetto dei criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale 1.   Gli Stati membri impongono agli operatori economici di fornire informazioni certificate che attestino il rispetto dei criteri di raccolta a livello nazionale o subnazionale. A tal fine gli operatori economici effettuano una valutazione basata sul rischio che fornisce prove precise, aggiornate e verificabili di tutti gli elementi seguenti: a) il paese di raccolta e, se del caso, la regione subnazionale in cui la biomassa forestale è stata raccolta; e b) la legge nazionale o subnazionale applicabile alla zona di raccolta garantisce: i) la legalità delle operazioni di raccolta, dimostrata da prove della conformità alla legislazione applicabile nel paese di raccolta, di cui all’, punto h), del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); ii) la rigenerazione forestale, che può essere dimostrata fornendo prove del fatto che le leggi applicabili prevedono la rigenerazione naturale o artificiale, o una combinazione di entrambe, finalizzata alla creazione di una nuova foresta nella stessa area ed entro un periodo adeguato conformemente alla legislazione nazionale pertinente; iii) l’effettiva protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall’autorità competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere; iv) che la raccolta forestale sia effettuata in modo da ridurre al minimo gli impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità, il che può essere dimostrato fornendo prove del fatto che il diritto applicabile o le pertinenti norme di gestione forestale: 1) prevedono che le foreste primarie e le aree protette di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), non siano degradate o sostituite da piantagioni forestali, ossia provvedono, tra l’altro, a che la superficie forestale rigenerata fornisca una quantità consona e adeguata a livello locale di piante e specie arboree; 2) prevede la protezione dei suoli, delle specie e degli habitat, anche quelli protetti dal diritto internazionale o nazionale. Per agevolare i lavori degli operatori economici, gli Stati membri si adoperano nel fornire dati sulle caratteristiche ambientali specifiche del sito; e 3) riduce al minimo, se del caso, la rimozione di ceppi, radici e legno morto; v) che la capacità produttiva a lungo termine delle foreste sia mantenuta o aumentata, il che può essere dimostrato fornendo prove del fatto che la legge nazionale o subnazionale applicabile assicura che, sulla base di dati medi annuali, i tagli non superino l’incremento netto su un periodo adeguato conformemente alla legislazione nazionale pertinente, salvo se temporaneamente giustificato dalla presenza documentata di parassiti forestali, tempeste o altri disturbi naturali. Ciò può essere dimostrato mediante: 1) relazioni nazionali sugli inventari forestali, 2) le prove di cui all’, punto ii); oppure 3) relazioni sugli inventari analoghe a livello subnazionale; c) l’esistenza di sistemi per garantire il monitoraggio dell’attuazione e l’applicazione delle leggi nazionali e subnazionali di cui alla lettera b), incluse le informazioni sugli elementi seguenti: le autorità competenti ai fini del monitoraggio, dell’attuazione e dell’applicazione, le sanzioni in caso di mancato rispetto, gli strumenti per impugnare le decisioni e l’accesso del pubblico alle informazioni; d) che non vi sia un mancato rispetto significativo delle leggi e dei regolamenti nazionali e/o subnazionali di cui alla lettera b). 2.   Per quanto riguarda le prove necessarie ai sensi del paragrafo 1, lettera d), gli operatori economici tengono conto delle valutazioni e relazioni giuridiche elaborate da organizzazioni governative nazionali o internazionali, che descrivono in dettaglio il mancato rispetto delle leggi nazionali o subnazionali di cui al paragrafo 1, lettera b). Si tiene inoltre conto delle pertinenti procedure di infrazione in corso avviate dalla Commissione europea nei confronti di uno Stato membro sulla base della legislazione pertinente dell’Unione. L’esistenza di una sentenza della Corte di giustizia nei confronti di uno Stato membro per violazione della legislazione pertinente dell’Unione, come il regolamento (UE) n. 995/2010, è considerata prova attestante detto mancato rispetto. 3.   Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori economici, gli Stati membri possono istituire banche dati pubbliche con informazioni aggiornate sugli elementi di cui al presente articolo e facilitano l’accesso degli operatori alle informazioni, compresi i dati territoriali pubblici e gli inventari pubblici. Gli Stati membri possono fornire una formazione pertinente a tal fine. 4.   Gli operatori economici possono decidere di dimostrare direttamente il rispetto dei criteri di raccolta a livello di zona di approvvigionamento in conformità all’.
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