Art. 1
In vigore dal 12 dic 2022
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
1)
Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 28, al codice NC 2814 10 00, il testo della terza colonna [«Aliquota dei dazi convenzionali (%)»] è sostituito dal seguente:
«5,5 (*1)
(*1) Dazio doganale sospeso a titolo autonomo per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 16 dicembre 2022, fatta eccezione per la Russia e la Bielorussia, alle quali si applica un’aliquota del 5,5 %, a norma del regolamento (UE) 2022/2465 del Consiglio.»;"
2)
Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 31, ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, il testo della terza colonna («Aliquota dei dazi convenzionali (%)») è sostituito dal seguente:
«6,5 (*2)
(*2) Dazio doganale sospeso a titolo autonomo per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 16 dicembre 2022, fatta eccezione per la Russia e la Bielorussia, alle quali si applica un’aliquota del 6,5 %, a norma del regolamento (UE) 2022/2465 del Consiglio.»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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