Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 dic 2022
1.   L'importo massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 17 043 057 EUR, ripartito come segue: a) per la perdita di produzione di uova e pollame ubicati nella zona regolamentata, si applicano i seguenti importi forfettari: i) per i produttori di uova da cova: — 0,745 EUR per uovo da cova di oca di cui al codice NC 0407 19 11, distrutto, fino a un massimo di 3 778 uova; — 0,138 EUR per uovo da cova di anatra di cui al codice NC 0407 19 19, distrutto, fino a un massimo di 1 200 uova; — 0,075 EUR per uovo da cova di oca di cui al codice NC 0407 19 11, declassato, fino a un massimo di 2 703 uova; — 0,080 EUR per uovo da cova di gallina ovaiola di cui al codice NC 0407 11 00, declassato, fino a un massimo di 2 782 641 uova; ii) per i produttori di uova da tavola: — 0,026 EUR per uovo di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un massimo di 750 960 uova; — 0,015 EUR per uovo di cui al codice NC 0407 11 00, declassato, fino a un massimo di 52 355 320 uova; iii) per i produttori di animali che non possono produrre durante periodi prolungati di fermo: — 0,009 EUR al giorno per gallina ovaiola di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 5 669 560 capi; — 0,002 EUR al giorno per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 37 526 825 capi; — 0,021 EUR al giorno per oca di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 462 698 capi; — 0,005 EUR al giorno per anatra di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 1 615 850 capi; — 0,008 EUR al giorno per tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 2 423 042 capi; — 0,002 EUR al giorno per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 12 822 capi; — 0,007 EUR al giorno per gallina ovaiola in fase di allevamento di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 981 450 capi; — 0,002 EUR al giorno per tacchino o tacchina in fase di allevamento di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 20 791 capi; — 0,002 EUR al giorno per anatra in fase di allevamento di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 63 282 capi; — 0,001 EUR al giorno per faraona in fase di allevamento di cui al codice NC 0105 94 50, fino a un massimo di 10 000 capi; — 0,006 EUR al giorno per gallina ovaiola riproduttrice di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 812 885 capi; — 0,034 EUR al giorno per oca riproduttrice di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 25 616 capi; — 0,001 EUR al giorno per anatra riproduttrice di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 340 737 capi; — 0,010 EUR al giorno per tacchino o tacchina riproduttori di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 23 171 capi; b) per i produttori di animali che vendono animali a prezzo ridotto a causa delle restrizioni della circolazione nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari: i) 0,072 EUR per chilogrammo (peso vivo) di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un massimo di 15 286 496 capi; ii) 0,224 EUR per chilogrammo (peso vivo) di anatra di cui al codice NC 0105 99 10, declassata, fino a un massimo di 76 488 capi; iii) 0,114 EUR per chilogrammo (peso vivo) di tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, declassati, fino a un massimo di 4 340 804 capi; c) per le perdite connesse a periodi prolungati di ingrasso dovuti a restrizioni della circolazione nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari per capo: i) 0,041 EUR al giorno per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 142 044 capi; ii) 0,064 EUR al giorno per oca di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 14 598 capi; iii) 0,007 EUR al giorno per anatra di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 59 334 capi; iv) 0,101 EUR al giorno per tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 95 361 capi. 2.   Laddove il numero di uova o di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di uova o di capi per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare risultante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % dell'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui al paragrafo 1.
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