Art. 5
Domande di modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici effettuati su alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti
In vigore dal 7 dic 2022
Domande di modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici effettuati su alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti
Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una domanda di modifica della frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di una pianta, di un prodotto vegetale o di un altro oggetto, o di una loro categoria, che entrano nell’Unione, affinché la Commissione possa determinare se tale modifica sia appropriata. La domanda contiene le informazioni di cui all’allegato III.
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