Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 dic 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«frequenza»: la percentuale minima di partite delle merci di cui all’, determinata in conformità al presente regolamento, rispetto al numero delle partite arrivate al posto di controllo frontaliero o al punto di controllo durante l’anno civile, per le quali le autorità competenti effettuano i controlli di identità e i controlli fisici;
2)
«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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