Art. 1 · Strategia di finanziamento diversificata

Art. 1

Strategia di finanziamento diversificata

In vigore dal 6 dic 2022
Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 è così modificato: 1) all'articolo 220, i paragrafi 2 e 7 sono soppressi; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 220 bis Strategia di finanziamento diversificata 1.   La Commissione attua una strategia di finanziamento diversificata che comprende l'assunzione di prestiti autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (*1) e, tranne in casi debitamente giustificati, operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare i programmi di assistenza finanziaria. La strategia di finanziamento diversificata è attuata mediante tutte le operazioni necessarie al fine di assicurare una presenza regolare sui mercati dei capitali, si basa sulla messa in comune degli strumenti di finanziamento e si avvale di una riserva di liquidità comune. 2.   La Commissione stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della strategia di finanziamento diversificata. La Commissione, a cadenza periodica e in modo articolato, informa il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito. (*1)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).»."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2434:oj#art-1