Art. 1
In vigore dal 5 dic 2022
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:
1)
all'articolo 2 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'allegato I bis comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio per uno dei motivi seguenti:
a)
ostacolano la ricerca di una soluzione consensuale e pacifica per le elezioni nella RDC, in particolare mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, o compromettono lo stato di diritto;
b)
pianificano, dirigono o compiono atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani nell'RDC;
c)
sono responsabili di appoggiare il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nell'RDC;
d)
forniscono sostegno alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera c);
e)
incitano alla violenza in relazione alle azioni di cui alle lettere b), d) e d);
f)
sfruttano il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nell'RDC, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica;
g)
sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a), b), c), d), e) o f).»
.
2)
all'allegato I bis, il titolo è sostituito dal seguente:
«Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2 ter
».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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