Art. 6
Misure eccezionali adottate da uno Stato membro
In vigore dal 2 dic 2022
Misure eccezionali adottate da uno Stato membro
1. Qualora imponga a un vettore aereo un divieto operativo immediato sul suo territorio a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005, uno Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e le trasmette le informazioni di cui all’allegato II.
2. Qualora imponga a un vettore aereo un divieto operativo immediato sul suo territorio o lo mantenga a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005, uno Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e le trasmette le informazioni di cui all’allegato III.
3. Le informazioni di cui agli allegati II e III sono comunicate al segretariato generale della Commissione. Le informazioni descritte all’allegato II o III sono inoltre comunicate simultaneamente ai servizi competenti della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione.
4. La Commissione informa l’Agenzia e gli altri Stati membri tramite i rispettivi rappresentanti nel comitato per la sicurezza aerea in conformità alle procedure previste nel regolamento interno del comitato.
Storico versioni
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