Art. 4
Esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori aerei
In vigore dal 2 dic 2022
Esercizio del diritto di difesa da parte dei vettori aerei
1. Prima di adottare una decisione a norma dell’, paragrafo 2, o dell’ del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione comunica al vettore aereo interessato i fatti e le considerazioni principali sui quali poggia tale decisione. Al vettore aereo interessato è concessa l’opportunità di presentare osservazioni scritte alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data della comunicazione. Se la decisione riguarda più di un vettore aereo certificato nello stesso Stato, si ritiene che il termine di 10 giorni lavorativi per la presentazione di osservazioni scritte alla Commissione decorra una volta che la Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni principali che riceve alle autorità responsabili della supervisione di tali vettori aerei.
2. La Commissione informa l’Agenzia e gli altri Stati membri tramite i rispettivi rappresentanti nel comitato per la sicurezza aerea in conformità alle procedure previste nel regolamento interno del comitato. Il vettore aereo interessato è autorizzato, se ne fa richiesta, a presentare la sua posizione oralmente dinanzi al comitato per la sicurezza aerea prima dell’adozione di una decisione a norma dell’, paragrafo 2, o dell’ del regolamento (CE) n. 2111/2005. Nel corso della presentazione il vettore aereo interessato può essere assistito dalle autorità responsabili per la sua supervisione, se ne fa richiesta.
3. In caso di urgenza, la Commissione non è tenuta ad adempiere l’obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima di adottare una misura provvisoria conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.
4. Qualora adotti una decisione a norma dell’, paragrafo 2, o dell’ del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione informa immediatamente in merito il vettore aereo interessato e le autorità responsabili della sua supervisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:660:oj#art-4