Art. 3
Consultazione congiunta con le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo interessato
In vigore dal 2 dic 2022
Consultazione congiunta con le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo interessato
1. Uno Stato membro che valuta l’opportunità di presentare alla Commissione una richiesta a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 invita la Commissione, l’Agenzia e gli altri Stati membri a partecipare alle eventuali consultazioni con le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo interessato.
2. L’adozione delle decisioni di cui all’, paragrafo 2, e all’ del regolamento (CE) n. 2111/2005 è preceduta, ove opportuno e fattibile, da consultazioni con le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo interessato. Ogniqualvolta possibile, le consultazioni sono svolte congiuntamente dalla Commissione, dall’Agenzia e dagli Stati membri.
3. In caso di urgenza, le consultazioni congiunte possono essere organizzate dopo l’adozione delle decisioni di cui all’, paragrafo 2, e all’. In tal caso, la Commissione informa le autorità interessate dell’imminente adozione di una decisione a norma dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 1.
4. Le consultazioni congiunte possono avvenire per corrispondenza e aver luogo nel corso di visite in loco volte a consentire la raccolta di elementi di prova, ove opportuno.
Storico versioni
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