Art. 3 · Consultazione congiunta con le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo interessato

Art. 3

Consultazione congiunta con le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo interessato

In vigore dal 2 dic 2022
Consultazione congiunta con le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo interessato 1.   Uno Stato membro che valuta l’opportunità di presentare alla Commissione una richiesta a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 invita la Commissione, l’Agenzia e gli altri Stati membri a partecipare alle eventuali consultazioni con le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo interessato. 2.   L’adozione delle decisioni di cui all’, paragrafo 2, e all’ del regolamento (CE) n. 2111/2005 è preceduta, ove opportuno e fattibile, da consultazioni con le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo interessato. Ogniqualvolta possibile, le consultazioni sono svolte congiuntamente dalla Commissione, dall’Agenzia e dagli Stati membri. 3.   In caso di urgenza, le consultazioni congiunte possono essere organizzate dopo l’adozione delle decisioni di cui all’, paragrafo 2, e all’. In tal caso, la Commissione informa le autorità interessate dell’imminente adozione di una decisione a norma dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 1. 4.   Le consultazioni congiunte possono avvenire per corrispondenza e aver luogo nel corso di visite in loco volte a consentire la raccolta di elementi di prova, ove opportuno.
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