Art. 1
Deroga
In vigore dal 2 dic 2022
Deroga
L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano, nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, ai pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» purché essi:
a)
abbiano un numero di registrazione indicato nel piano di gestione francese, adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;
b)
abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;
c)
siano titolari di un’autorizzazione di pesca e operino nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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