Art. 1 · Deroga

Art. 1

Deroga

In vigore dal 2 dic 2022
Deroga L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell’Occitania e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia: a) recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione della Francia; b) aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché c) titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Francia in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
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