Art. 1
Deroga
In vigore dal 2 dic 2022
Deroga
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell’Occitania e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia:
a)
recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione della Francia;
b)
aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché
c)
titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Francia in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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