Art. 2 · Abrogazione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150, e del regolamento (UE) n. 738/2010 e disposizioni transitorie

Art. 2

Abrogazione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150, e del regolamento (UE) n. 738/2010 e disposizioni transitorie

In vigore dal 1 dic 2022
Abrogazione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150, e del regolamento (UE) n. 738/2010 e disposizioni transitorie 1.   Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023. Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023. Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3.   Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023. Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda: a) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento; b) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025. 4.   Il regolamento (UE) n. 738/2010 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023. Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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