Art. 1
In vigore dal 30 nov 2022
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:
1)
nella tabella della parte B è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente:
Sostanza soggetta a restrizioni
Condizioni d’uso
Prescrizioni aggiuntive
«Estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato (*1)
Una dose giornaliera di alimento deve contenere meno di 800 mg di (-)-epigallocatechina-3-gallato.
L’etichetta deve riportare il numero massimo di porzioni di alimento per assunzione giornaliera e un’avvertenza a non consumare un quantitativo giornaliero pari o superiore a 800 mg di (-)-epigallocatechina-3-gallato.
L’etichetta deve specificare il tenore di (-)-epigallocatechina-3-gallato per porzione di alimento.
L’etichetta deve includere le avvertenze seguenti:
“Non deve essere consumato se nello stesso giorno si consumano altri prodotti contenenti tè verde”.
“Non deve essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento e dai minori di 18 anni”.
“Non deve essere consumato a stomaco vuoto”.»;
2)
nella parte C è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente:
«Estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato (*2)
(*2) esclusi gli estratti acquosi di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato che, dopo la ricostituzione in bevande, hanno una composizione comparabile a quella dei tradizionali infusi di tè verde.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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