Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 nov 2022
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato: 1) nella tabella della parte B è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente: Sostanza soggetta a restrizioni Condizioni d’uso Prescrizioni aggiuntive «Estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato (*1) Una dose giornaliera di alimento deve contenere meno di 800 mg di (-)-epigallocatechina-3-gallato. L’etichetta deve riportare il numero massimo di porzioni di alimento per assunzione giornaliera e un’avvertenza a non consumare un quantitativo giornaliero pari o superiore a 800 mg di (-)-epigallocatechina-3-gallato. L’etichetta deve specificare il tenore di (-)-epigallocatechina-3-gallato per porzione di alimento. L’etichetta deve includere le avvertenze seguenti: “Non deve essere consumato se nello stesso giorno si consumano altri prodotti contenenti tè verde”. “Non deve essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento e dai minori di 18 anni”. “Non deve essere consumato a stomaco vuoto”.»; 2) nella parte C è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente: «Estratti di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato (*2) (*2)  esclusi gli estratti acquosi di tè verde contenenti (-)-epigallocatechina-3-gallato che, dopo la ricostituzione in bevande, hanno una composizione comparabile a quella dei tradizionali infusi di tè verde.» "
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