Art. 6 · Piano ufficiale di vaccinazione per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A negli animali terrestri e acquatici e obblighi di informazione per gli Stati membri

Art. 6

Piano ufficiale di vaccinazione per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A negli animali terrestri e acquatici e obblighi di informazione per gli Stati membri

In vigore dal 28 nov 2022
Piano ufficiale di vaccinazione per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A negli animali terrestri e acquatici e obblighi di informazione per gli Stati membri 1.   Il piano di vaccinazione ufficiale di cui all’, paragrafo 1, lettera b): a) precisa quanto meno le informazioni e le misure di cui all’allegato III, parte 1; b) è attuato sotto il controllo dell’autorità competente ed esclusivamente per il periodo di tempo strettamente necessario. 2.   Nell’attuare la strategia di vaccinazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i), l’autorità competente può includere nel piano di vaccinazione ufficiale di cui all’, paragrafo 1, lettera b), le informazioni semplificate di cui all’allegato III, parte 2. 3.   L’autorità competente tiene aggiornato, modifica o integra il piano di vaccinazione ufficiale di cui all’, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto dell’evoluzione della sua attuazione, come pure dell’evoluzione della situazione epidemiologica della malattia. 4.   Gli Stati membri forniscono agli altri Stati membri e alla Commissione: a) quanto meno le informazioni preliminari di cui all’allegato IV, al più tardi due giorni prima dell’inizio della vaccinazione; b) il piano di vaccinazione ufficiale nonché le sue modifiche e i suoi aggiornamenti, non appena possibile e al più tardi due settimane dopo l’inizio della vaccinazione o l’attuazione di modifiche o aggiornamenti del piano di vaccinazione ufficiale. 5.   Conformemente all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/429 la Commissione riesamina le misure nazionali di cui al paragrafo 2 di tale articolo, come stabilite nel piano di vaccinazione ufficiale, e agisce conformemente a tale articolo.
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