Art. 5 · Condizioni preliminari per l’uso di vaccini per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A negli animali terrestri e acquatici

Art. 5

Condizioni preliminari per l’uso di vaccini per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A negli animali terrestri e acquatici

In vigore dal 28 nov 2022
Condizioni preliminari per l’uso di vaccini per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A negli animali terrestri e acquatici 1.   L’autorità competente può decidere in merito all’uso di vaccini negli animali per prevenire e controllare le malattie di categoria A, conformemente all’, paragrafo 1, purché: a) abbia effettuato una valutazione a sostegno di tale decisione considerando quanto meno i criteri di cui all’allegato II, parte 1, oltre a quelli di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429; b) i vaccini siano utilizzati conformemente a un piano di vaccinazione ufficiale che soddisfa le prescrizioni di cui all’. 2.   Nell’attuare la strategia di vaccinazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i), l’autorità competente può effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera a), seguendo le norme semplificate di cui all’allegato II, parte 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:361:oj#art-5