Art. 16
Periodi di recupero dopo la vaccinazione profilattica d’urgenza
In vigore dal 28 nov 2022
Periodi di recupero dopo la vaccinazione profilattica d’urgenza
1. Dopo il completamento della vaccinazione profilattica d’urgenza l’autorità competente rispetta i pertinenti periodi di recupero specifici per malattia di cui alla parte 4 degli allegati da VII a XIV, durante i quali è condotta una sorveglianza clinica e/o di laboratorio che dimostri l’assenza di infezione dovuta al patogeno in questione nelle zone di vaccinazione e di peri-vaccinazione.
2. La sorveglianza di cui al paragrafo 1 è attuata:
a)
conformemente:
i)
alle condizioni specifiche per malattia di cui alla parte 4 degli allegati da VII a XIV;
ii)
all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687 per quanto riguarda le procedure di campionamento, i metodi diagnostici e il trasporto dei campioni;
b)
tenendo conto del tipo di vaccino somministrato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:361:oj#art-16