Art. 13
Misure di riduzione dei rischi nella zona di vaccinazione durante l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza e della vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici
In vigore dal 28 nov 2022
Misure di riduzione dei rischi nella zona di vaccinazione durante l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza e della vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici
1. Nell’attuare la vaccinazione profilattica d’urgenza l’autorità competente vieta:
a)
i movimenti di animali e dei loro prodotti di cui alla parte 3, punto 1, degli allegati da VII a XIV;
b)
la raccolta del materiale germinale seguente da animali delle specie elencate di cui alla parte 3, punto 2, degli allegati da VII a XIV:
i)
sperma;
ii)
ovociti;
iii)
embrioni;
c)
in assenza delle condizioni specifiche per malattia di cui alla parte 3 degli allegati da VII a XIV, i movimenti di:
i)
animali vaccinati dallo stabilimento presso il quale sono stati vaccinati;
ii)
prodotti ottenuti da animali vaccinati dagli stabilimenti di produzione e/o trasformazione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali vaccinati dallo stabilimento presso il quale sono stati vaccinati se tali animali:
a)
sono soggetti ad abbattimento obbligatorio dopo la vaccinazione conformemente al piano di vaccinazione ufficiale di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e sono spostati per essere abbattuti nel luogo idoneo più vicino;
oppure
b)
non sono soggetti ad abbattimento obbligatorio dopo la vaccinazione conformemente al piano di vaccinazione ufficiale di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e:
i)
non sono soggetti a divieti di movimenti;
oppure
ii)
sono soggetti a divieti di movimenti ma rispettano le condizioni pertinenti e l’autorità competente ne ha autorizzato i movimenti conformemente alle condizioni di cui alla parte 3, punto 3, degli allegati da VII a XIV.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di prodotti ottenuti da animali vaccinati dallo stabilimento di produzione e/o trasformazione se:
a)
tali prodotti non sono soggetti a divieti di movimenti;
oppure
b)
l’autorità competente ha autorizzato i movimenti di tali prodotti conformemente alle condizioni di cui alla parte 3, punto 3, degli allegati da VII a XIV.
4. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può autorizzare la raccolta del materiale germinale ivi elencato se:
a)
tale materiale non è soggetto a divieto di raccolta;
oppure
b)
l’autorità competente ha autorizzato la raccolta di tale materiale conformemente alle condizioni di cui alla parte 3, punto 3, degli allegati da VII a XIV.
5. Nell’attuare la vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici l’autorità competente applica nella zona di vaccinazione le restrizioni specifiche per malattia e le altre misure di riduzione dei rischi di cui alla parte 3 degli allegati da VII a XIV per la malattia pertinente, laddove specificamente previsto per la vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici.
6. Le restrizioni e le altre misure di riduzione dei rischi di cui ai paragrafi 1 e 5 si applicano nelle zone di vaccinazione in aggiunta alle misure applicabili:
a)
alle zone di protezione e di sorveglianza e alle ulteriori zone soggette a restrizioni, se del caso, istituite conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di focolaio di una malattia di categoria A negli animali terrestri detenuti, fino alla loro revoca conformemente agli articoli 39 e 55 di tale regolamento;
b)
alle zone infette stabilite conformemente all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di focolaio di una malattia di categoria A negli animali selvatici, fino alla loro revoca conformemente all’articolo 67 di tale regolamento;
c)
alle zone soggette a restrizioni istituite nel quadro delle misure di emergenza di cui agli articoli 71, 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 e di qualsiasi norma adottata ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259 di tale regolamento, fino alla revoca di tali misure.
7. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 5 continuano ad applicarsi dopo la revoca delle misure di cui al paragrafo 6.
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