Art. 11
Obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione per la vaccinazione d’urgenza e la vaccinazione preventiva
In vigore dal 28 nov 2022
Obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione per la vaccinazione d’urgenza e la vaccinazione preventiva
1. Nell’attuare la vaccinazione d’urgenza e la vaccinazione preventiva l’autorità competente provvede affinché siano registrate quanto meno le informazioni specificate nell’allegato V riguardanti la vaccinazione.
2. L’autorità competente fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione una relazione sull’attuazione della vaccinazione che comprenda quanto meno le informazioni pertinenti specificate nell’allegato VI, punto 1, e lo fa nei momenti e con la frequenza minima di cui al punto 2 di tale allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:361:oj#art-11