Art. 10
Norme per l’attuazione della vaccinazione preventiva
In vigore dal 28 nov 2022
Norme per l’attuazione della vaccinazione preventiva
1. La vaccinazione preventiva può essere attuata esclusivamente per la prevenzione delle malattie di categoria A per le quali nella parte 5 degli allegati da VII a XIV sono stabilite condizioni specifiche per tale tipo di vaccinazione, ed è attuata conformemente a tali condizioni.
2. Nell’attuare la vaccinazione preventiva di cui all’, paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente:
a)
specifica il tipo di vaccino da utilizzare o da considerare prioritario;
b)
attua una sorveglianza clinica e di laboratorio rafforzata
conformemente alle pertinenti condizioni specifiche per malattia di cui alla parte 5 degli allegati da VII a XIV, laddove previsto.
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