Art. 3
Gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP
In vigore dal 25 nov 2022
Gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP
1. Se l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate scende al di sotto dell’importo supplementare prescritto, calcolato conformemente all’, paragrafo 1, e nel caso in cui tale importo supplementare subisca successive riduzioni, le CCP ne danno immediata notifica scritta alle rispettive autorità competenti. Tale notifica scritta indica in modo dettagliato l’importo supplementare residuo di risorse proprie dedicate prefinanziate e comunica all’autorità competente se sono previste ulteriori riduzioni di tale importo nei cinque giorni lavorativi successivi alla notifica. La notifica scritta indica inoltre il motivo per cui l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate è sceso al di sotto dell’importo supplementare prescritto e contiene una descrizione completa delle misure volte a ricostituire tale importo, con il relativo calendario.
2. Le CCP utilizzano solo l’importo residuo dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate ai fini dell’articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23 nel caso in cui si verifichi un successivo inadempimento di uno o più partecipanti diretti o un evento diverso dall’inadempimento prima che la CCP interessata abbia ricostituito l’intero importo supplementare delle sue risorse proprie dedicate prefinanziate calcolato conformemente all’, paragrafo 1.
3. Le CCP ricostituiscono l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate al più tardi entro 20 giorni lavorativi dalla prima notifica scritta di cui al paragrafo 1.
4. Nel caso in cui il livello percentuale determinato conformemente all’ sia superiore al 10 %, le CCP possono investire l’eccedenza dell’importo di risorse proprie dedicate prefinanziate prescritto in oro e in strumenti finanziari considerati garanzie altamente liquide a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, a condizione che:
a)
tali attività siano incluse nella politica in materia di garanzie della CCP;
b)
tali attività non siano garanzie bancarie, derivati o titoli di capitale;
c)
le CCP interessate dispongano delle procedure di cui agli del presente regolamento.
Storico versioni
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