Art. 1 · Calcolo e allocazione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP

Art. 1

Calcolo e allocazione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP

In vigore dal 25 nov 2022
Calcolo e allocazione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP 1.   Le CCP calcolano l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate di cui all’articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23 moltiplicando i requisiti patrimoniali basati sul rischio calcolati conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione (4) per il livello percentuale «P» dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP determinato conformemente all’. 2.   A seguito di ogni modifica sostanziale dei requisiti patrimoniali basati sul rischio calcolati conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e almeno una volta l’anno le CCP rivedono la determinazione del livello percentuale e l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate calcolato conformemente al paragrafo 1. 3.   Le CCP che decidono di applicare volontariamente la percentuale massima del 25 % per calcolare l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate di cui all’articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23 non sono tenute a determinare il livello percentuale di cui all’ del presente regolamento. 4.   Le CCP che hanno costituito più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le diverse classi di strumenti finanziari da esse compensati allocano l’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate calcolato conformemente al paragrafo 1 a ciascuno dei fondi di garanzia in caso di inadempimento in proporzione alle dimensioni di ciascun fondo. Le CCP indicano separatamente l’allocazione nel proprio stato patrimoniale. Le CCP utilizzano gli importi supplementari allocati a un fondo di garanzia in caso di inadempimento per inadempimenti che si verificano nei segmenti di mercato cui il fondo di garanzia in caso di inadempimento si riferisce. Nel caso di un evento diverso dall’inadempimento le CCP allocano l’intero importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate calcolato conformemente al paragrafo 1 a copertura delle perdite subite in seguito all’evento diverso dall’inadempimento.
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