Art. 6 · Valutazione del profilo di rischio della CCP in relazione alla preparazione della CCP

Art. 6

Valutazione del profilo di rischio della CCP in relazione alla preparazione della CCP

In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione del profilo di rischio della CCP in relazione alla preparazione della CCP Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento della CCP rispetto alla tempistica, agli scenari e agli indicatori ivi contenuti. Nell’effettuare tale valutazione, le autorità competenti e i collegi di vigilanza prendono in considerazione tutti i fattori seguenti: a) se l’applicazione prevista e la strategia definita del piano di risanamento: i) riflettono il profilo di rischio della CCP derivante dal suo modello di business e dal suo mix di prodotti, tenendo conto anche della liquidità del mercato, della concentrazione del mercato, del ruolo dei partecipanti diretti e dei relativi clienti, delle metodologie di regolamento, delle valute e degli orari di compensazione, nonché delle sedi di negoziazione servite; ii) tengono conto della struttura e dell’assetto organizzativo specifici della CCP, considerando anche la segregazione delle linee di difesa in caso di inadempimento e le possibilità di mutualizzazione del rischio tra i servizi; iii) tengono conto delle dipendenze della CCP dai soggetti pertinenti, compresi terzi e componenti collegate del gruppo; b) se il quadro di indicatori quantitativi e qualitativi incluso nel piano di risanamento indica le circostanze in cui devono essere adottate le misure previste dal predetto piano.
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