Art. 3
Valutazione della struttura organizzativa di una CCP
In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione della struttura organizzativa di una CCP
Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto al livello di complessità della struttura organizzativa prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:
a)
se l’assetto proprietario della CCP possa incidere sul piano di risanamento;
b)
il modo in cui l’assetto proprietario della CCP si riflette nelle strutture degli incentivi o nei processi decisionali della CCP stessa;
c)
il modo in cui gli obblighi imposti ai proprietari nell’ambito del piano di risanamento potrebbero incidere su quest’ultimo, anche nel caso in cui gli accordi contrattuali relativi al sostegno dell’impresa madre o del gruppo rientrino nel predetto piano di risanamento, e valutando in particolare:
i)
l’affidabilità e l’applicabilità di tale sostegno;
ii)
se il piano di risanamento considera e gestisce in modo adeguato i casi in cui tali accordi di sostegno non possono essere onorati;
d)
se i collegamenti della CCP con componenti dello stesso gruppo sono sufficientemente valutati per assicurare che si considerino gli eventuali rischi di contagio che potrebbero insorgere nel caso di una società del gruppo soggetta a restrizioni finanziarie o in stato di inadempimento, e il modo in cui tali collegamenti possano incidere sull’applicabilità delle misure del piano di risanamento;
e)
se le politiche e le procedure che disciplinano l’approvazione del piano di risanamento e l’identificazione delle persone responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione del piano stesso sono adeguate, chiare e attuabili;
f)
se il piano di risanamento è coerente con la struttura di governance della CCP e con i processi decisionali e la governance interna della CCP stessa;
g)
se la complessità dell’organizzazione interna della CCP possa ostacolare azioni tempestive o se è probabile che i processi siano eseguiti in modo efficiente con chiare catene decisionali e responsabilità ben definite;
h)
se il piano di risanamento è chiaro e attuabile nelle procedure e nei piani d’azione, comprese le procedure dei processi decisionali, le schede di contatto dettagliate di qualsiasi persona coinvolta nel processo del piano di risanamento, le capacità di accesso remoto e l’accessibilità ai decisori, e se il piano di risanamento prevede procedure di accesso alle persone chiave sia in loco che fuori sede;
i)
se il piano di risanamento è effettivamente incluso, se del caso, nel regolamento operativo della CCP;
j)
se la CCP dispone di norme e procedure adeguate per testare periodicamente il piano di risanamento con i suoi partecipanti diretti e, ove possibile, per identificare i loro clienti e clienti indiretti.
Storico versioni
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