Art. 2
Valutazione delle linee di difesa in caso di inadempimento di una CCP
In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione delle linee di difesa in caso di inadempimento di una CCP
Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto alle linee di difesa in caso di inadempimento della stessa CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:
a)
se le linee di difesa in caso di inadempimento e i diversi percorsi di propagazione delle perdite sono chiaramente specificati e se le conseguenze di eventuali perdite sono modellate conformemente alle norme di ripartizione di dette perdite, compresi gli accordi tra la CCP e i suoi partecipanti diretti e il quadro generale di gestione dei rischi della CCP, come il codice della CCP;
b)
se i rischi giuridici pertinenti sono stati valutati e trattati nel garantire l’applicabilità delle linee di difesa, anche per quanto riguarda i partecipanti diretti domiciliati in giurisdizioni di paesi terzi.
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