Art. 13 · Incentivi

Art. 13

Incentivi

In vigore dal 25 nov 2022
Incentivi Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento della CCP rispetto alla creazione di incentivi adeguati perché i proprietari della CCP, i partecipanti diretti e, ove possibile, i relativi clienti, se del caso, controllino il volume del rischio che introducono o sostengono nel sistema, monitorino l’assunzione di rischi e le attività di gestione dei rischi della CCP e contribuiscano alla procedura di gestione dell’inadempimento della CCP prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti: a) se gli incentivi aumentano la probabilità di un risanamento efficace e se il piano di risanamento specifica gli incentivi per i diversi portatori di interessi, includendo esempi, se del caso, su come incoraggiare i contributi volontari o facoltativi, oltre a quelli concordati a norma del regolamento operativo della CCP, in tempi di crisi; b) se la richiesta di risorse, contributi o la ripartizione dei costi di cui al piano di risanamento creano incentivi adeguati affinché la CCP, i suoi partecipanti diretti, i relativi clienti e clienti indiretti, nella misura in cui detti clienti diretti e indiretti siano noti, gli azionisti e altre componenti appartenenti allo stesso gruppo, agiscano in modo da ridurre al minimo i rischi e i costi potenziali; c) se la struttura della procedura di gestione dell’inadempimento incentiva la partecipazione alla gestione dell’inadempimento dei partecipanti diretti e dei relativi clienti mediante l’uso di strumenti di risanamento e attraverso le risorse da erogare alla CCP per il risanamento, comprese le sanzioni in caso di mancata erogazione, laddove concordato, di risorse impegnate, compresa la messa a disposizione di personale distaccato per coadiuvare la gestione del risanamento o per partecipare a procedure competitive in un’asta; d) se i meccanismi e le misure per la messa all’asta delle posizioni dei partecipanti diretti inadempienti incentivano sufficientemente questi ultimi a presentare offerte concorrenziali, se detti meccanismi e misure sono ben organizzati e se creano gli incentivi previsti nel piano di risanamento; e) se il legame tra l’attività dei partecipanti diretti e le loro potenziali perdite derivanti dal piano di risanamento crea un incentivo adeguato ad aumentare la probabilità di un risanamento efficace, in particolare se le perdite o il tetto delle perdite potenziali sono proporzionati a un parametro sull’attività del partecipante, basato sul margine di variazione, sul margine iniziale, sui contributi a fondi di garanzia in caso di inadempimento o su altri parametri basati sul rischio e sulle attività; f) se i meccanismi delle CCP tesi a coinvolgere nel processo di elaborazione del piano di risanamento, nonché nelle pertinenti discussioni sulla gestione del rischio, le FMI collegate e i portatori di interessi che in caso di attivazione del piano di risanamento dovrebbero subire perdite, sostenere costi o contribuire a colmare le carenze di liquidità, sono ben organizzati e creano incentivi adeguati per garantire l’equilibrio tra gli interessi delle FMI collegate e dei portatori di interessi; g) se il coinvolgimento dei partecipanti diretti, ed eventualmente dei relativi clienti, o di altri soggetti collegati alla CCP nella prestazione di servizi per attenuare le perdite in caso di risanamento integra i giusti incentivi a prestare alla CCP servizi adeguati, anche agendo come controparte di contratti pronti contro termine e fornendo liquidità.
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