Art. 12
Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sul sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale
In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione dell’impatto globale del piano di risanamento di una CCP sul sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale
Le autorità competenti e i collegi di vigilanza valutano l’adeguatezza del piano di risanamento di una CCP rispetto all’impatto globale sul sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale prendendo in considerazione tutti i fattori seguenti:
a)
se è stato valutato il potenziale impatto del piano di risanamento per quanto riguarda:
i)
la stabilità finanziaria di qualsiasi Stato membro e dell’Unione in generale derivante da possibili effetti di contagio, anche in termini di credito, liquidità o rischi operativi per i partecipanti al sistema e le FMI interdipendenti;
ii)
il sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale, risultante dall’impatto del piano di risanamento su uno o più soggetti collegati alla CCP o sulla CCP stessa;
b)
se, per valutare il più ampio impatto del piano di risanamento in termini di rischio sistemico, i risultati delle analisi effettuate occasionalmente dall’ESMA sono presi in considerazione e analizzati, ove pertinente, nel piano di risanamento e se quest’ultimo prevede, per quanto possibile, misure per attenuare eventuali preoccupazioni o elementi emersi;
c)
se, in sede di valutazione del modo in cui il piano di risanamento possa incidere sulle operazioni dei soggetti collegati, sono stati presi in considerazione collegamenti significativi con soggetti quali i fornitori di liquidità, le banche di regolamento, le piattaforme, i depositari, gli agenti di investimento, le banche o i prestatori di servizi, e se le misure contenute nel piano di risanamento sono adeguate e attuabili per i soggetti con collegamenti significativi individuati o potrebbero avere un impatto negativo sul sistema finanziario di qualsiasi Stato membro e dell’Unione in generale;
d)
se i fornitori di liquidità, qualora siano soggetti alla vigilanza dell’autorità competente della CCP o nella misura in cui sono disponibili informazioni sulle loro esposizioni di liquidità, danno luogo a esposizioni di liquidità concentrate a causa dei molteplici ruoli che detti fornitori di liquidità possono svolgere per diverse CCP, anche in qualità di partecipante diretto, banca di pagamento, banca d’investimento, depositario o fornitore di dispositivi di sostegno alla liquidità.
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