Art. 1
Valutazione della struttura di capitale e del rischio finanziario di una CCP
In vigore dal 25 nov 2022
Valutazione della struttura di capitale e del rischio finanziario di una CCP
Nel valutare l’adeguatezza del piano di risanamento di una controparte centrale (nel seguito «CCP») rispetto alla struttura di capitale e al rischio finanziario della stessa CCP, le autorità competenti e i collegi di vigilanza prendono in considerazione tutti i fattori seguenti:
a)
se sussistono incoerenze tra la struttura di capitale della CCP e le misure di risanamento volte ad assicurare una ricapitalizzazione tempestiva della CCP stessa qualora il suo livello di capitale scenda al di sotto della soglia di notificazione o dei requisiti patrimoniali;
b)
se il piano di risanamento tiene debitamente conto dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate di cui all’, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23;
c)
se, considerando i tipi di prodotti compensati, le misure del piano di risanamento sono opportunamente concepite, fattibili, credibili e adeguate affinché la CCP:
i)
ripristini il ribilanciamento del portafoglio e la situazione patrimoniale;
ii)
ricostituisca le risorse prefinanziate;
iii)
mantenga l’accesso a risorse di liquidità sufficienti;
iv)
mantenga o ripristini la propria sostenibilità finanziaria e la propria solidità adottando determinati strumenti o misure di risanamento, tra cui strumenti di allocazione delle perdite quali richieste di liquidità per il risanamento, riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti, allocazione delle posizioni e altre azioni in materia di liquidità;
d)
se le misure del piano di risanamento sono debitamente testate per consentire l’allocazione e la determinazione dei prezzi;
e)
se le misure del piano di risanamento e gli strumenti di cui alla lettera c), punto iv), sono sufficientemente affidabili e prontamente disponibili in caso di eventi di risanamento sia idiosincratici che di portata sistemica;
f)
se il piano di risanamento prevede disposizioni per far fronte sia alle carenze di finanziamento che alle carenze temporanee di liquidità e se specifica gli accordi in materia di liquidità a disposizione della CCP;
g)
se le misure del piano di risanamento tengono conto del modello dei margini e dei processi dei margini nonché del sistema di garanzie reali, compreso un elenco delle garanzie accettate e degli scarti di garanzia interni alla CCP, e in particolare di tutti gli elementi seguenti:
i)
l’importo massimo dei margini riscossi dalla CCP;
ii)
se del caso, per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, il contributo massimo versato al fondo di garanzia in caso di inadempimento richiesto;
iii)
una stima dell’importo totale massimo che potrebbe rendersi esigibile in un unico giorno nella forma di obblighi di pagamento in caso di inadempimento di uno o due dei principali partecipanti diretti e dei loro affiliati in condizioni di mercato estreme ma plausibili;
iv)
la possibilità di trasferire risorse o liquidità tra attività d’impresa;
h)
se il piano di risanamento intende ricorrere ai meccanismi della banca centrale disponibili su iniziativa delle controparti e se indica chiaramente le attività che si prevede siano considerate idonee come garanzie reali in base al meccanismo della banca centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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