Art. 7

Art. 7

In vigore dal 25 nov 2022
1.   In deroga all', paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all' è stato inserito nell'allegato I, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale vincolo o decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I; d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato; e e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2309:oj#art-7