Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 nov 2022
L', paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria o a finanziare altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali ad Haiti da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria delle Nazioni unite per Haiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2309:oj#art-5